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Coprifuoco in Lombardia, firmata l’ordinanza: divieto di spostamenti dalle 23 alle 5

La norma in vigore da giovedì 22 ottobre. Il testo porta la doppia firma del Governatore lombardo Attilio Fontana e del ministro della Salute Roberto Speranza e introduce limitazioni agli spostamenti

carabinieri notte

Su tutto il territorio regionale lombardo dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Tali eccezioni dovranno essere documentate attraverso un’autodichiarazione.

È stata firmata con la doppia firma del Governatore lombardo Attilio Fontana e del ministro della Salute Roberto Speranza la nuova ordinanza che introduce limitazioni agli spostamenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus.

Una nuova disposizione che arriva dopo la richiesta che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana avevano anticipato lunedì sera trovando il consenso del Governo.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire da giovedì 22 ottobre e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

Gli articoli introdotti dall’ordinanza

Art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.
3. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Le decisioni sulle attività

Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno previste da un’ordinanza regionale prevista in giornata.

Pubblicato il 21 Ottobre 2020
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