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Riscaldamenti accesi dal 15 ottobre, ma se fa freddo si può anticipare di qualche giorno

Abbiamo chiesto a Gualtiero Fiorina della Cna-Confederazione nazionale dell'artigianato di Varese di spiegarci come e chi decide quando è ora di stare al caldo e quali sono le normative di riferimento

gerry varie

Da venerdì 15 ottobre in Lombardia scatta la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento.

Abbiamo chiesto a Gualtiero Fiorina della Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato di Varese di spiegarci come e chi decide quando è ora di stare al caldo e quali sono le normative di riferimento.

Chi decide la data per l’accensione dei riscaldamenti?

E’ una data fissata per legge. La normativa di riferimento nazionale è il Dpr 74/2013, mentre quella regionale è  la Dgr 3502/2020.

In base a quali elementi viene fissata la data di accensione e spegnimento?

Il territorio nazionale è stato diviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, ossia in base al clima medio del comune. Per la zona termica di riferimento per le città della Lombardia – la zona E – la normativa in vigore sugli impianti di riscaldamento consente l’accensione nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un numero massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

Si può derogare a queste date?

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati anche senza espressa autorizzazione da parte del Comune quando la situazione climatica ne giustifichi l’esercizio. In questo caso la durata giornaliera dell’accensione non può superare la metà di quella consentita in via ordinaria.

Ci sono anche dei limiti fissati per legge per la temperatura all’interno di abitazioni, uffici ed edifici pubblici?

Sì, la temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare i 20°C, + 2°C di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare i 18°C + 2°C di tolleranza.

Gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, quelli adibiti anche a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali, le scuole materne e gli asili nido, le piscine e le saune non sono soggette ai limiti sulla temperatura massima.

Pubblicato il 11 Ottobre 2021
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