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Ambiente e animali entrano in Costituzione anche grazie ad un professore varesino

Giorgio Grasso, costituzionalista chiamato in audizione al Senato per esprimere un parere sulle modifiche alla Carta, ci racconta l’importanza di questo nuovo testo

giorgio grasso varese professore

Cambiare la Costituzione non è proprio cosa da tutti i giorni, anzi. Quando a voler essere modificati sono poi i principi fondamentali, le probabilità di giungere alla fine dell’iter si fanno rare. Non è stato così per l’introduzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse delle future generazioni, avvenuta con la Legge Costituzionale 1/2022.

Una riforma votata a larghissima maggioranza dalle Camere ha fatto sì che il testo dell’art 9 Cost., che prima appariva così:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

chiuda ora con un nuovo comma, il numero 3:

«[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Giorgio Grasso è professore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi dell’Insubria: precedentemente in cattedra alla facoltà di Economia e ora, da nove anni, presso quella di Giurisprudenza. All’inizio del 2020, appena prima che il mondo fosse travolto dalla pandemia, fu chiamato a Roma in audizione al Senato della Repubblica, per esprimere un parere sulla riforma davanti alla Commissione Affari Costituzionali:

«E’ prassi che quando si discute di modifiche così importanti, alla Costituzione o alle leggi di rango costituzionale, vengano chiamati degli esperti in audizione parlamentare: persone che possano dare un contributo e che possono avvallare o, diciamo così, “demolire” le proposte di modifiche – ci racconta il costituzionalista, che abbiamo raggiunto al telefono – Personalmente sono andato a Roma con un atteggiamento il più possibile costruttivo, cercando di dare una interpretazione alla modifica che fosse costituzionalmente orientata».

A quel tempo, parliamo appunto delle prime settimane del 2020, non si parlava ancora della modifica contestuale anche dell’art 41 Cost., che pure poi è stato toccato da questa riforma. Precedentemente la norma in questione recitava:

«L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Ora con Legge Costituzionale 1/2022 interverranno le seguenti modifiche al testo:

«L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

«Dopo quell’udienza non avrei mai pensato che saremmo arrivati in fondo all’iter – prosegue il professore – perché le modifiche alla Costituzione non sono mai, ovviamente, un procedimento semplice e basta poco a bloccarle. Invece mi ha piacevolmente stupito la sua approvazione, tanto più con una maggioranza così forte, che dimostra l’effettiva trasversalità di una tematica come quella ambientale».

Il professore era così intervenuto davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato:

« […] penso che sia molto opportuno intervenire finalmente sull’art. 9 Cost., per affiancare alle previsioni esistenti, quelle del suo secondo comma in particolare, concernenti la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, norme che riguardino la tutela costituzionale dell’ambiente, un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta, sfuggì ai nostri Padri costituenti, senza che ciò possa rappresentare, ai nostri occhi, un motivo di rimprovero, visto che essi non potevano certamente prevedere tutti i cambiamenti, le trasformazioni e gli sviluppi che hanno toccato il nostro Pianeta e che hanno fatto dell’ambiente (e della sua tutela) un problema assolutamente cruciale, non solo per il diritto costituzionale, forse il problema dei problemi, scusando il bisticcio di parole.

Per rendersene conto, basti qui citare le belle pagine di Hans Jonas, sul principio responsabilità, dove si afferma che di fronte all’uso sconsiderato dell’ambiente e alla sua devastazione si profila oggi una situazione di non ritorno e la necessità di assumere la responsabilità per le generazioni future e la condizione della natura sulla terra, pena la mancata realizzazione dell’idea stessa di uomo.

E a quelli che esprimono dubbi circa l’effettiva utilità della riforma , Paolo Grasso risponde: «E’ vero che la Costituzione parlava già di ambiente per esempio all’art. 117, che si occupa della suddivisione delle competenze fra Stato e Regioni. Come pure  è vero che l’art. 9, quando si riferiva al paesaggio, aveva in qualche modo già un occhio di riguardo per l’ambiente. Tuttavia è interessante e utile vedere come la Costituzione, anche nei suoi principi fondamentali, possa evolversi. Non stravolgersi, ma evolversi, allargarsi fino a meglio definire i suoi ambiti di applicazione».

costituzione italiana generica

Interessante anche la scelta lessicale (qui chi ha alle spalle studi giuridici sa bene come in passato la stessa Costituente abbia ragionato per giorni, se non settimane, sulla scelta di una precisa parola piuttosto che di un’altra), che è caduta su “tutela”, sottolineando la volontà di un approccio volto alla sua conservazione e protezione, piuttosto che su un termine che richiamasse in qualche modo il “diritto” ad un ambiente salvaguardato, come se questo fosse qualcosa di fruibile, di utilizzabile o in qualche modo a nostra – umana – disposizione.

Una riforma di grande interesse dunque, che avrà sicuramente una ricaduta anche pratica, per esempio per in future sentenze: “Pensiamo solo al caso Ilva (l’acciaieria di Taranto nota alle cronache per essere esempio di quanto sia difficile coordinare gli interessi economici, ambientali e dei lavoratori, ndr) e alla sentenza dell’omonimo processo. Alla luce del nuovo disposto dell’Art 41 Cost, comma 2, magari avrebbe potuto avere esito diverso».

ilva taranto

Una riforma che, per una volta, è al passo con i tempi e i processi globali e non arriva ad anni di distanza. Sono tanti, per fortuna, i paesi che introducono le tematiche dell’ambiente, degli ecosostiemi, del cambiamento climatico nei loro sistemi legislativi. Nel marzo scorso, per esempio, il Tribunale Costituzionale Tedesco ha affermato con chiarezza (Ordinanza del 24 marzo 2021, consultabile cliccando qui)  che il tema del cambiamento climatico è tema costituzionale, su cui è necessario intervenire in maniera importante sul piano legislativo, al fine di tutelare la libertà delle generazioni future.

Un segnale che fa piacere provenga, per una volta, da un Parlamento fortemente coeso sul tema.

Il 19 novembre 2021, il professor Giorgio Grasso ha preso parte al ciclo di appuntamenti oragnizzata dalla BILL, Biblioteca della legalità, in un incontro dal titolo “Le parole della Costituzione: AMBIENTE, PAESAGGIO, SOLIDARIETÁ”, che potete rivedere qui di seguito:

Pubblicato il 10 Febbraio 2022
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