Assunzioni e permesso di soggiorno: il tribunale di Milano condanna Adecco per condotta discriminatoria
Accolto il ricorso di Cgil Lombardia e Nidil: illegittima la prassi che subordinava l’assunzione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. L’azienda: “Non condividiamo l’interpretazione”
Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da Cgil Lombardia e Nidil, la categoria che rappresenta i lavoratori in somministrazione, contro Adecco Italia spa. Secondo il giudice, è discriminatoria la prassi adottata dall’agenzia di lavoro che subordinava l’assunzione dei cittadini extra UE alla preventiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oppure, in alternativa, proponeva un contratto con durata non superiore alla scadenza del permesso stesso. (nella foto il tribunale di Milano)
Una condotta che, per il giudice, viola la normativa antidiscriminatoria vigente in Italia, ponendo i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in una condizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori al momento della candidatura. Nella sentenza si legge che «pretendere che un gruppo di persone (i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno) debba immediatamente, in fase di valutazione assuntiva, produrre la richiesta di rinnovo del permesso (che peraltro non è semplice ottenere quando la scadenza non è imminente) costituisce, di per sé, una circostanza discriminatoria».
Il tribunale chiarisce quindi che i lavoratori stranieri possono essere assunti e svolgere attività lavorativa anche se il permesso di soggiorno ha una durata inferiore rispetto a quella del contratto di somministrazione proposto, purché il titolo di soggiorno sia regolarmente valido al momento dell’assunzione.
GLI OBBLIGHI IMPOSTI AD ADECCO
Il giudice ha ordinato ad Adecco Italia spa di cessare immediatamente la condotta contestata e di adottare una direttiva interna che imponga ai selezionatori di non tenere conto della data di scadenza del permesso di soggiorno nella valutazione dei contratti da sottoporre ai candidati. L’azienda dovrà quindi procedere all’assunzione anche quando la durata del contratto supera quella del permesso.
È stata inoltre disposta la pubblicazione della sentenza sulla homepage del sito di Adecco, con modalità tali da garantirne un’adeguata visibilità. «La pronuncia del giudice – commenta Marzia Pulvirenti, segretaria generale di Nidil Cgil Varese – conferma quanto da noi riscontrato in diversi casi, intercettati da Nidil Varese e monitorati da Nidil Lombardia durante la stipula di contratti a termine presso la filiale di Malpensa. Adecco chiedeva ai candidati extra UE di anticipare le pratiche di rinnovo quando il permesso non copriva l’intera durata del contratto: una policy aziendale che abbiamo contestato perché in contrasto con le norme antidiscriminatorie».
ADECCO: “NON CONDIVIDIAMO L’INTERPRETAZIONE”
Adecco Italia spa ha replicato con una nota: «In riferimento alla recente pronuncia del Tribunale di Milano, Adecco ribadisce il massimo rispetto per le decisioni dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, l’azienda non ne condivide l’interpretazione. Le nostre prassi e policy sono da sempre orientate al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori stranieri, inclusa quella di natura penale che prevede la responsabilità del datore di lavoro in caso di impiego di lavoratori privi di un valido permesso di soggiorno».
L’azienda precisa inoltre che «i candidati extra UE partecipano ai processi di selezione alle stesse condizioni degli altri candidati e vengono assunti fino alla scadenza del permesso di soggiorno, con il supporto attivo di Adecco nella gestione delle pratiche di rinnovo. La presentazione della richiesta di rinnovo costituisce, ai sensi di legge, una condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del permesso, come riconosciuto anche dal giudice. Adecco continuerà a operare nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e inclusione, a tutela di tutti i lavoratori».
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