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Lotta alla burocrazia nei comuni, Bianchi deposita una legge sulla semplificazione

Il deputato e sindaco di Morazzone Matteo Bianchi ha depositato il testo di una proposta di legge in 16 articoli: “dobbiamo rimuovere molti degli ostacoli che ingessano e rallentano l’azione dei sindaci”

matteo bianchi

Estendere i diritti e tutele agli amministratori; introdurre una distinzione netta tra la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali; i TSO non più in carico ai sindaci ma al dirigente dell’ATS, soppressione di comunicazioni multiple di dati e valorizzazione delle professionalità interne dei comuni.

Sono solo alcuni dei punti toccati dalla nuova legge depositata dal deputato leghista (e sindaco di Morazzone) Matteo Bianchi con l’intento di “rimuovere molti degli ostacoli che ingessano e rallentano l’azione dei sindaci”.

Una proposta di legge che si compone di 16 articoli e che Bianchi presenta così: «sono numerosi gli esempi delle difficoltà che un amministratore locale deve affrontare nell’attività di ogni giorno – spiega il deputato – nella fattispecie è opportuno che le amministrazioni locali siano sgravate da tutta una serie di procedure e adempimenti burocratici al fine di consentire di utilizzare tempo e risorse per far funzionare più rapidamente la macchina comunale. È peraltro inopportuno che un comune con mille abitanti abbia le stesse regole di un comune con 100mila abitanti”.

Ecco la sintesi della proposta di legge depositata articolo per articolo

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell’adozione di provvedimenti normativi contrastanti tra loro con particolare riguardo al conferimento di incarichi.

L’articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 86, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori.

L’articolo 3 si propone di dare coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle unioni di comuni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal testo unico degli enti locali, al pari di quanto espressamente previsto per le nuove province e per le città metropolitane.

L’articolo 4 introduce il principio, già contenuto come principio di delega nella legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, della distinzione netta tra la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali, in coerenza con il vigente assetto ordinamentale in materia che assegna funzioni gestionali in via esclusiva ai dirigenti.

L’articolo 5 contiene una serie di norme in materia di trattamenti sanitari obbligatori, prevedendo che la competenza ad adottare i provvedimenti che dispongono i medesimi trattamenti sia del Direttore generale dell’azienda sanitaria locale, su proposta motivata del responsabile del dipartimento di salute mentale, e non più del sindaco.

L’articolo 6 prevede la soppressione di comunicazioni multiple di dati, stabilendo che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso delle stesse. Infine si prevede la gratuità di accesso alle banche dati pubbliche da parte dei comuni e delle città metropolitane.

L’articolo 7 riguarda specificatamente l’abrogazione delle comunicazioni e dei dati inerenti il conto annuale delle spese sostenute per il personale qualora gli stessi siano già pubblicati sul sito di Amministrazione Trasparente.

L’articolo 8 si prefigge di snellire le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali.

L’articolo 9 dispone l’abolizione di alcuni adempimenti contabili a carico degli enti locali.

L’articolo 10 apporta modifiche al testo unico sugli enti locali in materia di competenze del consiglio comunale.

L’articolo 11 semplifica l’attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti.

L’articolo 12 dispone l’eliminazione di tetti di spesa (50% della spesa corrente per l’anno 2009) in materia di formazione di personale e turismo nonché in materia di semplificazione sull’acquisto di immobili.

L’articolo 13 apporta semplificazioni in materia di imposta di registro.

L’articolo 14 dà la possibilità ai comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti.

L’articolo 15 estende agli enti locali che effettuano la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, la possibilità di effettuare via PEC gli avvisi e gli altri atti relativi al recupero di tutte le entrate di propria competenza.

L’articolo 16, infine, detta disposizioni in materia di progressioni verticali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, volte alla valorizzazione delle professionalità interne e da realizzarsi attraverso procedure che tengano conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, dell’attività svolta, dell’esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell’eventuale superamento di precedenti procedure selettive.

«Questa proposta – spiega Bianchi – , con alle porte le elezioni amministrative in 4mila comuni, dà un segnale di attenzione al fondamentale ruolo del Sindaco, vero punto di riferimento delle piccole comunità, il quale deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare nell’interesse della Comunità amministrata».

 

Pubblicato il 23 Gennaio 2019
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