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Sgombero dei sinti, il tribunale rigetta: si va al Tar

Il sindaco Cassani esulta: "3-0 per noi". L'avvocato Romano: "Nel merito ci dà ragione su diversi punti". L'ordinanza compensa le spese processuali e indica che non si trattava di rimozione di abusi edilizi ma di uno sgombero vero e proprio

Ultime demolizioni al campo sinti di Gallarate

Il tribunale di Busto Arsizio, dopo il ricorso dei sinti, rinvia al Tar la questione dello sgombero del campo di via Lazzaretto e delle soluzioni per le famiglie allontanate. Canta vittoria il sindaco Andrea Cassani mentre l’avvocato Romano dice: «Nel merito il tribunale ci dà pienamente ragione». Annunciando il prossimo passaggio, appunto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Immediata, nella mattina di lunedì 28 gennaio, è stata la reazione del sindaco: «Il collegio ha respinto il reclamo confermando quanto stabilito dal giudice monocratico ovvero: mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in merito alle scelte amministrative intraprese. E con questo, dopo consiglio di Stato, dopo giudice monocratico e dopo collegio: 3-0 per il Comune». «Era quello che ci aspettavamo: il giudice ha rigettato come già in primo grado».

Completamente diversa è invece la valutazione dell’avvocato Pietro Romano, legale pro bono delle famiglie sinti (un’ottantina le persone coinvolte). «O il sindaco non sa leggere o fa finta» commenta Romano. «Il merito dell’ordinanza ci dà pienamente ragione. Certo, se il sindaco si ferma solo alle ultime righe».

Il provvedimento del tribunale di Busto è ovviamente articolato, otto pagine con rimandi che vanno dalla Costituzione a precedenti sentenze su casi che riguardano Comuni della Lombardia.

Il collegio riconosce che negli ultimi giorni di novembre si è vista “un’azione del Comune volta a rimuovere il campo nomadi in quanto tale, pur in mancanza dell’emissione di un provvedimento espresso di sgombero del campo in quanto tale”. Il collegio ricorda anzi che il Comune stesso ha “trattato il caso come uno sgombero del campo e non altro”, cioè non un semplice ripristino di abuso edilizio ma della volontà di rimuovere del tutto il campo. Come – ribadiscono i giudici – emerge del resto dalle dichiarazioni dell’amministrazione comunale.

Insomma: “l’allontanamento dal campo della comunità insediatasi” non era una semplice “conseguenza delle iniziative” per rimuovere gli abusi edilizi, ma qualcosa di più (all’inizio in effetti sembrava che la rimozione riguardasse solo singoli abusi, non l’intero campo). E non ha peso – sottolinea il collegio – il fatto che i sinti se ne siano andati spontaneamente, perché “non occorre che siano effettivamente posti in essere interventi manu militari delle Forze dell’Ordine”: l’allontanamento non era comunque spontaneo, ma obbligato.

Per questo, trattandosi di uno sgombero, le procedure avrebbero dovuto tenere conto del fatto che l’Italia è vincolata alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che riconosce una particolare posizione alle minoranze nomadi. L’ordinanza del collegio fa qui riferimento a successive norme (indicate dal Comitato per l’osservanza dei diritti economici, sociali e culturali) che prevede tra l’altro la notifica di data e modalità dello sgombero a tutti gli interessati, la garanzia del contraddittorio, e la “predisposizione di adeguate alternative abitative”, con “garanzia della vita familiare e dei diritti fondamentali”.

«Cioè tutte garanzie che non sono state rispettate» sottolinea Romano. «Il tribunale dice che il Comune si è comportato, così si dice in linguaggio giuridico, in eccesso di potere».

Nelle due pagine conclusive dell’ordinanza però rinvia al Tribunale Amministrativo perché tutte le norme sovraordinate “non indicano soluzioni prestabilite e vincolate”, non dettano soluzioni che sono invece proprie della “discrezionalità amministrativa”. Il Comune “pur non potendo consistere nell’assenza di valutazione e di soluzioni alternative serie e non irrisorie” (il lavarsi le mani della questione o ridurla a battute) “può individuare soluzioni differenti e differenti livelli di tutela”, tenendo conto della realtà concreta, ad esempio della “durata storica” del campo, costruito nel 2008 dallo stesso Comune e smantellato un decennio dopo. In ogni caso: la cosa va in mano al Tar (e questo è l’elemento che Cassani indica come vittoria).

Le spese processuali sono state compensate, Comune e sinti pagheranno cioè ognuno per la sua parte. Perché? Perché il collegio di Busto riconosce che non esistono precedenti di giurisprudenza e che la materia è molto delicata. A questo punto si vedrà al Tar, visto che le famiglie sinti non demordono.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it
Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare.
Pubblicato il 28 Gennaio 2019
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